COMUNE DI MACERATA
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Progetto Green Lab

Quadro normativo nazionale e regionale di riferimento

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione le Regioni a statuto ordinario debbono emanare le norme legislative nelle materie di loro competenza fra le quali rientrano le cave e le torbiere.

A livello nazionale le principali normative di riferimento per il settore delle attività estrattive è rappresentato da:

R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267
R.D. 29 luglio 1927, n.1443;
D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, in riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
D.P.R. 19 marzo 1956, n.302, in riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979;
L. 15 giugno 1984, n.246;
D.P.R. 24 maggio 1988, n.236;
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377;
L. 18 maggio 1989, n.183;
Delibera Amministrativa 3 novembre 1989 n. 197 Piano Paesistico Ambientale Regionale;
L. 30 luglio 1990, n.221;
L. 7 agosto 1990, n.241;
L. 6 dicembre 1991, n. 394;
Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
L. 5 gennaio 1994, n.36;
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
D.P.R. 12 aprile 1996;
D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni;
D.P.R. 8 settembre 1997, n.357;
D.M. 5 febbraio 1998;
D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152;
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

Il quadro normativo regionale di riferimento è costituito, principalmente, dalla L.R. n. 71 del 1° dicembre 1997 “ Norme per la disciplina delle attività estrattive ” che sostituisce la precedente L.R. n.37/1980.

Con l'emanazione di tale legge la Regione Marche ha inteso soddisfare una nuova disciplina dell'attività di coltivazione delle cave allo scopo di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e del territorio e, allo stesso tempo, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica del settore e delle imprese mediante la promozione dello sviluppo socio-economico della Regione la tutela del lavoro. Gli strumenti che la legge prevede per il raggiungimento di tali obiettivi sono rappresentati dal PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) ed il PPAE (Programma Provinciale delle Attività Estrattive).

L'art. 2 della L.R. 71/97 definisce “attività di cava” la coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria (R.D. n.1443/27) ed industrialmente utilizzabili.

Nel PRAE, approvato con deliberazione amministrativa n.66 del 9 aprile 2002, sono contenuti il censimento delle cave in attività e di quelle dismesse, il calcolo dei fabbisogni e le relative destinazioni d'uso dei materiali destinati al mercato, l'emanazione di direttive in ordine alle cave di prestito, all'impiego dei materiali di risulta ottenuti dalla realizzazione di opere pubbliche, al recupero di cave abbandonate e per la realizzazione del sistema di riutilizzo dei rifiuti speciali inerti, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'edilizia.

La legge vieta l'esercizio di cava in alveo fluviale e nelle aree golenali, nelle aree archeologiche, in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e captazioni ad uso acquedottistico, nelle aree floristiche, nei boschi di alto fusto, nelle aree bioitaly, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna, nelle foreste demaniali, ecc. .

L'art. 9 della legge stabilisce gli elaborati richiesti per la redazione dei progetti di coltivazione e la descrizione della ricomposizione ambientale, ovvero l'insieme delle azioni da esplicitarsi sia durante che dopo i lavori di coltivazione al fine di ricostituire un assetto ordinato e funzionale dei luoghi nella salvaguardia dell'ambiente naturale con la possibilità di riutilizzo dei suoli oggetto dell'intervento.

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