I valori di riferimento stabiliti dalla vigente normativa
Il Parlamento nel febbraio del 2001 ha approvato la legge quadro per la protezione della salute dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Il testo normativo ha introdotto importanti principi fondamentali quali il principio di precauzione , il valore di attenzione , l 'obiettivo di qualità e ha individuato con chiarezza le competenze dello Stato e degli Enti locali, stabilendo tempi e modi per il risanamento degli impianti fuori norma, indicando le istituzioni preposte alle verifiche e ai controlli, disponendo con puntualità sulle sanzioni pecuniarie e amministrative. La legge non fissa limiti ma rimanda a decreti applicativi, la scelta operata in questo senso nasce dall'esigenza di voler garantire una protezione della salute e dell'ambiente al passo con lo sviluppo tecnologico.
Il Governo in carica ha ritenuto necessario creare una corsia preferenziale attraverso lo strumento della Legge Delega 21 dicembre 2001 n.443 “ Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici per il rilancio delle attività produttive” (Legge Obiettivi) per la realizzazione delle grandi opere ricomprendendo tra esse anche la telefonia GSM, UMTS e gli altri servizi di radio telecomunicazioni.
Il Decreto Legislativo susseguente la citata norma (Decreto Gasparri) rivisita infatti le norme introdotte dalla Legge Quadro incidendo sia su principi fondamentali di tutela della salute e dell'ambiente – ispiratori degli atti normativi emanati dal precedente Governo – sia sulla autonomia delle Regioni, delle Province e dei Comuni (ancor più rafforzati dalla modifica al titolo V della Costituzione) suscitando critiche e preoccupazione da parte di Enti locali, movimenti, Associazioni e mondo scientifico.
In particolare interviene ridisegnando procedure e criteri totalmente differenti rispetto alla Legge 36/2201 in riferimento alla competenza delle Regioni, dei Comuni, all'iter dei permessi, alla V.I.A., alla sanatoria e al catasto delle infrastrutture. E, inoltre, dall'esame contestuale dei commi 1 e 2 – art.1 della Legge Obiettivo e del D.Lgsl.vo applicativo sembrerebbe emergere anche qualche dubbio di costituzionalità, in particolare relativo a: art.117 principio di sussidiarietà; art.42 diritto di proprietà – sussistenza dell'interesse generale; art.3 diritto di uguaglianza – rispetto delle procedure partecipative.
Con la Legge 36/2001 è stato recepito nell'ordinamento italiano il principio di precauzione, prevenzione e minimizzazione del rischio, sancito dall'OMS, dal quale discende l'obbligo per i gestori del settore di ridurre al minimo ragionevolmente possibile i livelli di intensità dei campi elettromagnetici secondo la migliore tecnologia.
L'impianto del Decreto Legislativo 198/2002 sembrerebbe invece anteporre alla tutela della salute e dell'ambiente l'esigenza di una rapida realizzazione delle infrastrutture derogando o abrogando di fatto norme statali, regionali e comunali volte rigorosamente alla tutela della salute e dell'ambiente.
Il DPCM 23 Aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”.
Tali limiti concernono sia le intensità massime ammesse, che le distanze di rispetto degli elettrodotti.
Tali limiti introdotti dal DPCM, tendono a prevenire il verificarsi di effetti acuti derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici.
Limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici DPCM 23/4/1992 |
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Campo elettrico |
Induz. magnetica |
Aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata
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5 kV/m |
0,1 mT (100 mT) |
Nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno
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10 kV/m |
1 mT (1000 mT) |
Distanze di rispetto da elettrodotti DPCM 23/04/1992 |
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Tensione |
Distanza |
132 kV |
>= 10 m |
220 kV |
>= 18 m |
380 kV |
>= 28 m |
Il Decreto 10 Settembre 1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi di telecomunicazioni radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 300 GHz. Tali limiti definiscono livelli da non superare dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, come da seguente tabella:
Valori limite di esposizione a campi elettromagnetici DM Ambiente n. 381, 10 Settembre 1998 |
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Frequenza in (MHz) |
Valore efficace intensità di campo elettrico E (V/m) |
Valore efficace intensità di campo magnetico H (A/m) |
Densità di potenza dell'onda piana equiv. (W/m 2 ) |
0,1 - 3 |
60 |
0,2 |
- |
3 - 3000 |
20 |
0,05 |
1 |
3000 - 300000 |
40 |
0,1 |
4 |
In corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore non devono essere superati i seguenti limiti sempre mediati su un' area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti:
Valori limite di esposizione (edifici adibiti a permanenze di almeno 4 ore) a campi elettromagnetici DM Ambiente n. 381, 10Settembre 1998 |
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Valore efficace intensità di campo elettrico E (V/m) |
Valore efficace intensità di campo magnetico H (A/m) |
Densità di potenza dell'onda piana equiv. (W/m 2 ) |
6 |
0,016 |
0, 10 |