COMUNE DI MACERATA
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Progetto Green Lab

Riferimenti normativi

La nuova normativa sulla qualità dell'aria

La Direttiva Quadro 96/62/CE recepita con D.Lgs. 351/99 sinteticamente individua i seguenti principi:

1)        stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

2)        valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale (e quindi nazionale) in base a criteri e metodi comuni;

3)       fornire la base dati conoscitiva al processo regionale di gestione della qualità dell'aria ambiente;

4)       mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi;

5)        disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie di allarme.

Il D.Lgs. 351/99 definisce il valore limite, il valore obiettivo, la soglia di allarme, il margine di tolleranza, la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, i cui valori per ogni inquinante sono stati fissati dal DM 60/02.

L'emanazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n.60 in recepimento delle Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici (monossido di carbonio, biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, particolato, piombo e benzene) ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo nuovi valori limite per la protezione della salute umana e per la protezione della vegetazione.

Con l'entrata in vigore dei nuovi limiti di cui al DM 60/02 i corrispondenti valori stabiliti dall'ordinamento nazionale sono abrogati.   I vecchi valori limiti avevano come obiettivo la tutela sanitaria delle persone esposte mentre la nuova normativa prevede anche la salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.   I vecchi limiti sopravvivono solo fino al termine di conseguimento di nuovi limiti, ma non sono più motivo di intervento di pianificazione, né di informazione al pubblico.

Il D.M. 60/02 non solo definisce nuovi valori di riferimento per i vari inquinanti, ma prevede l'individuazione delle aree di territorio che presentano il mancato rispetto dei limiti e la definizione di piani finalizzati a ricondurre i livelli di inquinamento atmosferico entro i limiti fissati.   La tecnica di monitoraggio più importante individuata dal DM 60/02 sono le Reti di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA).   Inoltre riveste un ruolo di notevole importanza lo scambio di informazioni fra gli enti che a diverso livello si occupano di qualità dell'aria e soprattutto la comunicazione delle informazioni al pubblico.

E' inoltre stata emanata la Direttiva 2002/03/CE del 12 febbraio 2002 riguardante l'ozono che deve essere recepita.   La Direttiva introduce la soglia di informazione e la soglia di allarme e soprattutto il valore obiettivo per la protezione della vegetazione AOT 40.

Gli impianti industriali

Il principale riferimento normativo in materia di emissioni in atmosfera è il DPR 203/88 che recepisce in Italia ben quattro direttive CEE tra cui la CE 84/360 che formula in modo rigoroso la tutela della salute umana e dell'ambiente con espresso riferimento all'inquinamento atmosferico di origine industriale.

In base a tale normativa tutte le emissioni provenienti da impianti industriali devono essere preventivamente autorizzate. Inoltre i nuovi impianti, quelli da trasferire e quelli soggetti a sostanziale modifica devono preliminarmente richiedere il rilascio di una apposita autorizzazione preventiva.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto n.203/88 (luglio 1988 ) doveva essere presentata alla Regione entro il 31 luglio 1989 un domanda di autorizzazione corredata da una Relazione Tecnica in cui veniva descritto il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la qualità e quantità delle emissioni e un progetto di adeguamento secondo criteri stabiliti a livello regionale. Gli impianti esistenti sono soggetti al rispetto dei valori limite del DM 12/07/1990 e a non superare quanto dichiarato nella loro domanda di autorizzazione. Di fatto il limite da rispettare è quello più restrittivo (art.13 comma 5 del DPR 203/88).

La sola presentazione della domanda di autorizzazione per gli impianti esistenti comportava automaticamente il diritto ad esercitare l'impianto.

Per gli impianti successivi all'entrata in vigore del decreto 203/88 deve essere presentata una domanda di autorizzazione alla Regione corredata da una relazione di progetto nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni ed il termine per la messa a regime degli impianti. La Regione si pronuncia sulla domanda dopo aver sentito il Comune ove è localizzato l'impianto. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni prodotte ed il termine per la messa a regime degli impianti e la periodicità e la tipologia dei controlli ritenuti necessari. Da notare che nella Regione Marche è in vigore dal 1994 la Deliberazione n. 3913 del 24/10/94 in base alla quale come limiti di emissione per i nuovi impianti si assumono quelli minimi di immissione contenuti nel DM 12/7/90 ridotti al 50%.

Il successivo DPR 25/07/91 concede delle semplificazioni per alcune tipologie di impianti ad emissione limitata. In particolare definisce con all'Allegato I, gli impianti ad emissioni poco significative per le quali non è prevista la richiesta di alcuna autorizzazione. Inoltre le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti sono automaticamente autorizzate ai sensi del DPR 25/07/91. Per quel che concerne le emissioni derivanti da attività a ridotto inquinamento atmosferico , intese come quelle attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti inferiori ai limiti indicati nel decreto DM 12/7/90, o da attività che nel ciclo di produzione utilizzano materie prime ed ausiliarie che non superano quantità e requisiti indicati nell'Allegato II del DPR del 91, è previsto che la regione conceda una autorizzazione generale sulla base di procedure semplificate. Per alcune categorie produttive la Regione Marche ha espresso le modalità per il rilascio della relativa autorizzazione mediante specifica deliberazione. Nella maggior parte dei casi il rispetto delle prescrizioni sulle emissioni avviene mediante verifica della quantità di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo.

In seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, con la Legge Regionale n. 12 del 25/05/99 si stabilisce che tutte le funzioni amministrative relativamente alla concessione di autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti o per le loro modificazioni e trasferimenti nonché i provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo, ivi compreso il provvedimento di chiusura degli impianti non conformi alle caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale del settore, sono affidata alle Province. Tali compiti sono svolti dalla Provincia  da Gennaio 2002.

Inquinamento da veicoli a motore

Parte dell'inquinamento atmosferico presente a Macerata deriva indubbiamente anche dal transito di autoveicoli. Per quel che concerne i veicoli a motore, secondo i dati del Ministero dell'ambiente questi ultimi contribuiscono per il 90% alle emissioni complessive di monossido di carbonio e per più del 50% di quelle di azoto e del 100% di quelle di piombo. La normativa specifica in tale ambito si riferisce ai limiti dei contenuti di inquinanti nelle benzine e nei combustibili in genere. La quantificazione dell'inquinamento atmosferico che ne deriva può essere valutata mediante metodi di calcolo numerici ma non prescinde da una autorizzazione specifica per i transiti viari. Nell'elenco normativo che segue si riportano i principali riferimenti anche per quel che concerne questo specifico aspetto.

L'aspetto della mobilità e della fluidificazione del traffico è stato approfondito in apposito capitolo del presente lavoro.  

Impianti da riscaldamento domestico

Finora si sono prese in considerazione le normative specifiche per singoli contributi inquinanti: industriali, veicoli a motore. Altre fonti normative riguardano la riduzione delle emissioni da impianti di riscaldamento domestici. Un forte contributo infatti derivante dagli impianti di combustione domestica è relativo alla emissione di CO2; NOx e CO.

L'Osservatorio Geofisico di Macerata in base ad una convenzione con il Comune di Macerata provvede ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione delle norme riguardanti gli impianti di riscaldamento (Legge 10/91, DPR 412/93, DPR 551/2000 ecc.)  volte a garantire un uso razionale ed una maggiore efficienza degli stessi al fine di ottenere sia un risparmio energetico sia un minore impatto ambientale. Questo servizio controllo è operativo dal 2001.

Inquinamento atmosferico complessivo (qualità dell'aria)

Un'altra parte della normativa di settore tende a stabilire limiti di concentrazione per gli inquinanti emessi in atmosfera intesi nella loro globalità. In questo caso il rilevamento spetta alle reti di monitoraggio disposte sul territorio. I decreti di riferimento sono in questo caso il DPCM 28/03/83, lo stesso DPR 203/88, il DM 15/04/94 modificato dal DM 25/11/94 per quanto concerne i livelli e gli stati di attenzione e di allarme per il biossido di zolfo, le particelle sospese totali (PM10), il biossido di azoto, il monossido di carbonio, l'ozono, il benzene, e la concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Infine il DM 16/05/96, specifico per il monitoraggio dell'ozono. I suddetti decreti (tranne il DPR 203/88) verranno abrogati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 203/88 (l'abrogazione è stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 351 del 4/8/99).

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